IL PRETORE
    Rilevato   che   occorre   prendere   in   esame   l'eccezione  di
 incostituzionalita'  dell'art.  916  del  cod.  nav.  sollevata  alla
 odierna  udienza  dalla  ricorrente in relazione agli artt. 3, 4 e 36
 della Costituzione;
    Ritenuto   che   detta   eccezione   e'  rilevante  e  non  appare
 manifestamente infondata, che quanto alla rilevanza  nulla  quaestio,
 atteso  che  la  decisione  della  controversia  e' indissolubilmente
 legata alla soluzione di essa: infatti la norma di cui  all'art.  916
 del  cod.  nav.  concede all'esercente un illimitato potere di revoca
 atteggiandosi come  presupposto  ancorche'  negativo  della  spiegata
 domanda  di  declaratoria  di  illegittimita'  della  esclusione  del
 rapporto di lavoro operata dalla Ali perche' priva di giusta causa  o
 giustificato  motivo  e  di conseguente reintegra della ricorrente ex
 art. 18 della legge n. 300/1970 per cui il giudicante in applicazione
 della  riportata  norma, dovrebbe rigettare la domanda sul punto; che
 quanto alla non manifesta infondatezza  occorre  premettere  che  con
 sentenza  del  3  aprile  1987,  n.  96,  la  Corte costituzionale ha
 dichiarato la illegittimita' costituzionale per violazione  dell'art.
 3  della  Costituzione,  dell'art.  10 della legge 16 luglio 1966, n.
 604, e l'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio  1970,  n.  300,
 nella  parte in cui escludono l'applicabilita' al personale marittimo
 navigante delle imprese di navigazione dell'intera legge n.  604/1966
 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori;
      che  gli  artt.  342 e 345 del cod. nav., prevedevano un analogo
 potere di recesso ad nutum dell'armatore cosi', come la norma di  cui
 all'art.  916  del  cod.  nav.  che  la  Corte non ha ritenuto di far
 ricorso all'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 dichiarando  l'incostituzionalita'  dell'art.  916  come  conseguenza
 della decisione adottata che la predetta norma, nonche' quella di cui
 alla citata sentenza n. 96 appaiono ictu oculi in netto contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione e con i  principi  in  esso  fissati  non
 sussistendo   alcuna   valuda  ragione  per  escludere  il  personale
 aeronautico dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali
 in  quanto  la  sostanziale  omogeneita'  delle  relative  situazioni
 afferenti ai lavoratori comuni (e ai lavoratori  nautici)  impone  la
 uniformita'  della  disciplina  nella mancanza di fondate ragioni per
 differenziarle,  che  con  la   ricordata   decisione   della   Corte
 costituzionale   deve  ritenersi  superato  il  precedente  indirizzo
 espresso da tale organo con la sentenza n. 129/1976 in cui era  stata
 rigettata analoga questione di costituzionalita';
      che  in  riferimento agli artt. 4 e 36 della Costituzione appare
 meramente di stile;
      che   per   quanto   sopra   occorre   promuovere   giudizio  di
 costituzionalita' delle norme indicate con  la  seguente  sospensione
 del presente giudizio.