IL PRETORE Rilevato che occorre prendere in esame l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 916 del cod. nav. sollevata alla odierna udienza dalla ricorrente in relazione agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione; Ritenuto che detta eccezione e' rilevante e non appare manifestamente infondata, che quanto alla rilevanza nulla quaestio, atteso che la decisione della controversia e' indissolubilmente legata alla soluzione di essa: infatti la norma di cui all'art. 916 del cod. nav. concede all'esercente un illimitato potere di revoca atteggiandosi come presupposto ancorche' negativo della spiegata domanda di declaratoria di illegittimita' della esclusione del rapporto di lavoro operata dalla Ali perche' priva di giusta causa o giustificato motivo e di conseguente reintegra della ricorrente ex art. 18 della legge n. 300/1970 per cui il giudicante in applicazione della riportata norma, dovrebbe rigettare la domanda sul punto; che quanto alla non manifesta infondatezza occorre premettere che con sentenza del 3 aprile 1987, n. 96, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10 della legge 16 luglio 1966, n. 604, e l'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilita' al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione dell'intera legge n. 604/1966 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori; che gli artt. 342 e 345 del cod. nav., prevedevano un analogo potere di recesso ad nutum dell'armatore cosi', come la norma di cui all'art. 916 del cod. nav. che la Corte non ha ritenuto di far ricorso all'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarando l'incostituzionalita' dell'art. 916 come conseguenza della decisione adottata che la predetta norma, nonche' quella di cui alla citata sentenza n. 96 appaiono ictu oculi in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con i principi in esso fissati non sussistendo alcuna valuda ragione per escludere il personale aeronautico dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali in quanto la sostanziale omogeneita' delle relative situazioni afferenti ai lavoratori comuni (e ai lavoratori nautici) impone la uniformita' della disciplina nella mancanza di fondate ragioni per differenziarle, che con la ricordata decisione della Corte costituzionale deve ritenersi superato il precedente indirizzo espresso da tale organo con la sentenza n. 129/1976 in cui era stata rigettata analoga questione di costituzionalita'; che in riferimento agli artt. 4 e 36 della Costituzione appare meramente di stile; che per quanto sopra occorre promuovere giudizio di costituzionalita' delle norme indicate con la seguente sospensione del presente giudizio.